Con il nuovo art. 1122 ter la riforma ha introdotto una specifica disciplina dedicata alla videosorveglianza chiarendo che la installazione sulle parti comuni di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.
Non entriamo neanche questa volta a gamba tesa sul tema per le medesime ragioni di cui in apertura.
Leggendo la disposizione normativa de ne deduce che il riformatore ha voluto riservare tale iniziativa esclusivamente ai proprietari-condomini e non ai conduttori pur avendo questi ultimi medesime esigenze di privacy e di sicurezza (anche il Garante se ne era occupato ma non aveva risolto il dubbio).
Tanto è che comunque una recentissima sentenza della Cassazione (n. 71/2013) ha individuato (in favore di un condomino) una deroga al principio di cui all’ art. 1122 ter sancendo che in caso di urgenza non occorre il consenso o approvazione dell’assemblea .