Abbattimento barriere architettoniche

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Abbattimento  barriere architettoniche

Quesito

Buongiorno,

mia moglie ha una invalidità civile al 100%.

Non è lontano il momento in cui dovremo ricorrere alla sedia a rotelle.

Il condominio nel quale abito ha un percorso in beole di circa 70/80 metri prima di giungere alla strada e la situazione si va complicando.

Sono interessato a sapere, se ne ho, quali sono i miei diritti per rendere possibile fare il tratto dall’ascensore al percorso in beole (8 gradini), quali sono le cose che si possono fare (montascale, pedana in legno o altro che non so immaginare) e come si deve procedere.

Forse si deve procedere con una assemblea ma ciò che vi chiedo è se ho dei diritti o se devo patire l’accordo dei condomini: se ci sono leggi al riguardo o regolamenti della regione o della città .

Preciso da ultimo che il palazzo è del 1970.

Esperto ANAPIC risponde:

“In materia di abbattimento delle barriere architettoniche la normativa di riferimento è la Legge n. 13/1989 e successive modifiche e integrazioni.

Con la riforma della normativa in materia di Condominio, il Legislatore ha stabilito che per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche occorre un quorum deliberativo previsto dall’articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

L’amministratore, ai sensi del novellato articolo 1120, terzo comma, del codice civile, “è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma”

La normativa in materia di abbattimento delle barriere permette, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma entro 3 mesi dalla richiesta scritta le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche, che il soggetto interessato possa installare a proprie spese il servoscala o le strutture mobili e facilmente rimovibili quali ad esempio la piattaforma mobile.”

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