La ritenuta d’acconto è una trattenuta che grava su un compenso corrisposto da un soggetto, denominato sostituto d’imposta nei confronti di un altro soggetto detto percipiente (professionista – collaboratore o dipendente).
L’amministratore, per conto del condominio, deve effettuare e versare le ritenute sui seguenti compensi:
per lavoro dipendente (ad esempio retribuzione del portiere)
per lavoro autonomo anche occasionale (ad es. compensi corrisposti all’amministratore e/o altri professionisti “geometra, ingegnere, avvocato, commercialista” ecc.)
Le ritenute si effettuano a titolo d’acconto, all’atto del pagamento, nelle seguenti misure:
– redditi di lavoro dipendente secondo le aliquote irpef
– redditi di lavoro autonomo, anche occasionali, aliquota del 20%
La ritenuta del 20% non deve essere operata sui compensi spettanti:
– alle società di persone commerciali
– alle società di capitali
che svolgono l’attività di amministratore con rappresentanza del condominio.
I redditi percepiti da una società sono considerati redditi d’impresa da qualsiasi fonte provengano.
La ritenuta deve applicarsi nell’ipotesi in cui il compenso sia corrisposta ad una società di professionisti i cui redditi costituiscano reddito di lavoro autonomo.
A partire dal 1° gennaio 2007 il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare una ritenuta del 4%, a titolo d’acconto, all’atto del pagamento, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, effettuate nell’esercizio d’impresa.
La ritenuta è operata anche se i corrispettivi si riferiscono ad attività commerciali non esercitate abitualmente, (qualificabili sotto il profilo tributario, come redditi diversi).
Le ritenute vanno versate mediante Mod. F24 intestato al condominio
entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate, con codici specifici.
Se il giorno 16 cade di sabato o di giorno festivo, il versamento, per essere considerato tempestivo, può essere effettuato sino al primo giorno lavorativo successivo.