Amianto
In presenza di amianto nel Condominio, l’onere di sopralluogo affidato a tecnici specializzati e relativa bonifica, grava principalmente sul Condominio e conseguentemente sull’amministratore. Il Comune e l’ASL non sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in edifici privati. In caso di presenza di amianto nel Condominio l’amministratore deve comunicare alla ASL i principali dati relativi alla presenza di materiali. La legge 257 nei casi di omessa comunicazione prevede una sanzione amministrativa che varia da 2.500 euro a 5.000 euro circa. Nei casi di condizioni degradate dell’edificio, l’amministratore deve rivolgersi a tecnici competenti ed effettuare una prima ispezione ed una valutazione del rischio. Sono previsti successivamente dei controlli periodici. In caso di intervento finalizzato alla rimozione dell’amianto è necessario rivolgersi a ditte specializzate iscritte all’albo nazionale gestori ambientali. Da ricordare che sull’amministratore gravano responsabilità nei confronti di chi lavora nei condomini (vedi art.da 246 al 261 Tu sicurezza che regolamentano la protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto). La spesa per tali interventi va ripartita tra i condomini (poiché l’intervento per la rimozione dell’amianto è imposto dalla legge dovrebbe rientrare fra le maggioranze assembleari di manutenzione ordinaria ( terzo comma art.1136 c.c.), maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno 1/3 dei millesimi e dei condomini. Nei casi di rilevante presenza di amianto e conseguentemente di relativa bonifica la spesa di maggiore entità sarà qualificata come manutenzione straordinaria e si applicherà la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 c.c.(maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi).
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