Amministratore affigge i nomi dei condomini morosi? E’ diffamazione

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Cassazione penale , sez. V, sentenza 29.01.2013 n° 4364
Nella sentenza n. 4364/2013 la Suprema Corte di Cassazione conferma la sussistenza del reato di diffamazione, previsto dall’articolo 595 c.p., nel comportamento tenuto da un amministratore di condominio che affigge un avviso di imminente distacco della fornitura idrica , a seguito della presunta “persistenza del debito” di alcuni condomini espressamente indicati, e ritiene che detta condotta non possa dirsi discriminata ai sensi dell’art. 51 c.p.
In merito alla prima questione, la Corte chiarisce che la disposizione di cui all’articolo 51 c.p., rubricato “esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”, non può ritenersi applicabile al caso considerato, in quanto non vi sarebbe stata alcuna necessità di “scongiurare un evento altrimenti non evitabile” con le modalità adottate dall’amministratore, poiché “se davvero la prospettiva dell’amministratore fosse stata quella dell’informazione celere rispetto all’imminente interruzione del servizio, attraverso modalità comunicative potenzialmente percepibili da terzi estranei al condominio, egli avrebbe dovuto calibrare il contenuto dell’informazione a tale esigenza, evitando di menzionare anche l’identità dei condomini morosi”.
Per quanto riguarda, invece, l’elemento psicologico del reato de quo, conferma l’orientamento già formatosi, stabilisce che “in tema di delitti contro l’onore, non è richiesta la presenza di un animus iniurandi vel diffamando, ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente”.