amministratore di condominio: omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

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Amministratore di condominio omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

 L’art. 677 (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) del codice penale recita: La norma non fa esplicito riferimento all’amministratore, ma specifica che colui che è responsabile della conservazione e la vigilanza dell’edificio (costruttore o chi per esso) dovrà provvedere agli interventi manutentivi necessari per rimuovere il pericolo.
Una sentenza della Cassazione 21401/09 specifica che l’amministratore dovrà intervenire sugli effetti anziché sulla causa della rovina, ovverosia prevenire la specifica situazione di pericolo prevista dalla norma incriminatrice interdicendo ove sia possibile l’accesso o il transito nelle zone pericolanti.
Considerato l’obbligo dell’amministratore di attivarsi per l’eliminazione di situazioni di pericolo di rovina (e quindi, si noti bene, anche di rilevarle; non deve quindi aspettare che gli vengano segnalate.
Se l’assemblea non si attiva in taluni casi, per l’amministratore è sufficiente far recintare la zona pericolante per manlevarsi da colpe, fermo restando il costante impegno di convocare l’assemblea per una risoluzione definitiva della questione.
Una Sentenza della Cassazione del 2001 ha stabilito che nel caso di mancata formazione di volontà assembleare che consenta all’amministratore di adoperarsi nel caso specifico, sussista a carico del singolo condomino l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa(sent.cass. pen.13/04/2001)

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