Amministratore e rapporti di lavori nel condominio

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Amministratore e rapporti di lavori nel condominio

In caso di assunzione di un lavoratore dipendente da parte del Condominio, l’amministratore deve tenere in considerazione una serie di adempimenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro dipendente e  della situazione giuridica che viene a generarsi; la prima cosa da evidenziare è  che, la persona fisica, quindi l’amministratore, assume il ruolo di datore di lavoro, in quanto unico soggetto che può esercitare sul lavoratore il potere direttivo basato dal vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro. L’amministratore dovrà inoltre prestare maggiore attenzione agli adempimenti in materia di sicurezza- RSPP, ampliati ed evidenziati dalla La L. 220/2012 che ha introdotto la Riforma di Condominio.

Cassazione Penale , Sez. IV, 16 febbraio 2012 , n. 17074

L’obbligo del datore di lavoro è assai articolato , in materia di infortuni sul lavoro, in quanto egli è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica, tra tali obblighi rientra certamente quello, fondamentale e ineludibile, di organizzare l’attività svolta in modo che la stessa rispetti la normativa di sicurezza, di formare e informare il lavoratore e di vigilare sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche. La posizione di garanzia del datore di lavoro, non è tuttavia, di ampiezza e di natura tali  da consentire che il medesimo possa essere ritenuto responsabile  penalmente di ogni infortunio che avvenga al lavoratore, in quanto in ogni caso necessario, come sempre avviene per la responsabilità colposa, che venga individuato uno specifico inadempimento agli obblighi di protezione  previsti, da parte del soggetto  a ciò tenuto,  e dunque che sia possibile e sia stato formulato nei suoi confronti un addebito colposo. In tal senso, si rivela pertanto, erronea la pronuncia di condanna del datore di lavoro carente nella indicazione di una qualche violazione di norma di chiusura di cui all’art. 2087 c.c. poiché, in tal modo non si fa altro che qualificare sostanzialmente in termini di responsabilità oggettiva quella del datore di lavoro, ciò che il diritto penale non consente, nemmeno nei reati colposi che richiedono sempre e comunque che sia riscontrato il venire meno da parte dell’agente a uno specifico obbligo cautelare.

Cassazione penale, Sez. IV, 1 febbraio 2012, n. 10702

L’art. 16 del T.U. sulla sicurezza disciplina la delega di funzioni in materia di sicurezza. Quest’ultima non è consentita per la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento sulla sicurezza, nonché per la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Siffatta delega, tuttavia, non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in merito al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

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