Adeguamento impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva informativa nel condominio.
Una novità introdotta dalla riforma, in vigore dal 18 giugno 2013, riguarda l’adeguamento degli impianti non centralizzati già esistenti; si tratta dell’art. 155 –bis disp. att. c.c. che è stato inserito ad opera dell’art. 26 legge 11 dicembre 2012, n.220 e si pone in stretta correlazione con l’art. 1122 bis, primo comma, c.c. anch’esso di nuova formulazione.
L’assemblea ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all’art 1122 bis, primo comma, del codice civile, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’art. 1136, primo, secondo e terzo comma del codice civile
Tags: Adeguamento impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva informativa nel condominio., al fine di implementare strutture che consentano l’adeguata fornitura dei moderni canali di informazione, l’adeguamento tecnico di detti impianti che non possono avvenire ad opera del singolo condomino senza il previo intervento dell’assemblea, L’art. 155 bis disp. att, nel rispetto delle norme pacifiche in tema di condominio, quale norma transitoria ha l’obiettivo di stabilire regole deliberative da seguire per l’adeguamento degli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva