Appalti per lavori di manutenzione dell’edificio e proprietà esclusive dei singoli condomini:
La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 31 gennaio 2005 stabilisce che in caso di contratto di appalto per i lavori di manutenzione dell’edificio condominiale voluto dall’assemblea e posto in essere dall’amministratore, né l’assemblea condominiale, né l’amministratore possono assumere decisioni che riguardino le proprietà esclusive appartenenti ai singoli condomini (opere da compiersi su solai, balconi o terrazze appartenenti ai proprietari degli appartamenti). Ne consegue che il condominio è legittimato a commettere l’appalto e ad adempiere le relative obbligazioni solo limitatamente ai lavori eseguiti sulle parti comuni ex. art. 1117 c.c.
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