Ascensore mal funzionante- responsabile dei danni il condominio
La responsabilità in caso di malfunzionamento dell’ascensore è solo del condominio in quanto custode dell’impianto.
Sent. 4385/1979
“In caso di appalto del servizio di manutenzione, continuativa o periodica, di cose, macchinari o impianti, non si verifica il passaggio dei poteri di custodia e degli oneri di vigilanza e della connessa responsabilità presunta ex. Art. 2051 c.c. a carico dell’appaltatore quando il bene resti in potere del committente. Pertanto, nel caso di manutenzione dell’impianto di ascensore da parte di un’impresa specializzata, poiché l’impianto continua a restare nella sfera di disponibilità dei proprietari dell’edificio, i quali ne conservano, con carattere di continuità, l’uso e il godimento, ad essi incombono, conseguentemente, gli oneri di custodia e di vigilanza con l’inerente responsabilità presunta.
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