Assemblea, disciplina dell’uso delle cose comuni- Poteri dell’assemblea.

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Cassazione civile, Sez.II gennaio 2012, n.144
Le attribuzioni dell’Assemblea condominiale, riguardano l’intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo  dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta  dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente a impedire ogni decisione. Rientra quindi nei poteri dell’assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione più funzionale del servizio comporta la dismissione  o il trasferimento di tali beni. L’assemblea con deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina  delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini. Ne deriva, che la volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta a escludere l’uso dell’antenna centralizzata per la ricezione di canali televisivi (destinata  a servire tutte o più unità immobiliari di proprietà esclusiva e richiedente una attività di impianto  a gestione comune), non si pone  come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune.