Assemblea e lavori straordinari nel condominio

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Assemblea e lavori straordinari nel condominio:
Quesito
Buongiorno
Gradirei avere un Vs giudizio su quanto segue.
Nel condominio in cui abito si rende necessario un intervento sulle facciate ricoperte da klinker.
Una parte dei condomini, per totale 185 millesimi, ha chiesto all’amministratore di indire una assemblea straordinaria, per decidere di effettuare la bussatura delle facciate in modo da conoscere l’esatto stato degli edifici e decidere quale intervento eseguire.
L’assemblea doveva solo decidere sulla biussatura come lavoro propedeutico al capitolato e relativo appalto non era previsto all’ordine del giorno nessuna scelta dell’appaltatore.
L’assemblea è stata convocata ed erano presenti condomini per 435 millesimi, i consiglieri non si sono presentati.
L’amministratore non ha ritenuto valida l’assemblea perché non sono stati raggiunti il 50% +1 dei millesimi necessari a convalidare l’assemblea.
Nella nuova legge sul condominio è indicato all’articolo 1136 che in seconda convocazione sono sufficienti 1/3 degli aventi diritto quindi l’assemblea poteva essere costituita.
Gradirei sapere se l’operato dell’amministratore è stato corretto oppure no e se i consiglieri possono rifiutarsi di assistere alle assemblee indette dall’amministratore.
Inoltre il verbale dell’assemblea del 16 c.m. non è ancora stato spedito nonostante che il presidente fosse lo stesso amministratore, è normale tanto ritardo, o c’è un limite?

ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
Per quanto riguarda la costituzione dell’assemblea si evidenzia che, mentre nella precedente formulazione dell’articolo 1136 c.c. nulla veniva detto rispetto al quorum costitutivo necessario per la seconda convocazione (cosa che aveva portato la giurisprudenza a equiparare il quorum deliberativo con quello costitutivo) la riforma del 2012 ha previsto espressamente un quorum costitutivo (pari ad un terzo del valore dell’edificio e di un terzo dei partecipanti al condominio).
Considerato che per le materie previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 1136 c.c. si fa riferimento espressamente a quorum deliberativi, si deve ritenere che la regolare costituzione dell’assemblea debba essere vagliata, sia in prima che in seconda convocazione, in base ai quorum indicati dal primo e dal terzo comma del citato articolo del codice civile.
Per quanto riguarda la domanda se i consiglieri possono rifiutarsi di partecipare alla assemblea condominiale la risposta è positiva, nel senso che non esiste un obbligo di legge per i condomini di partecipare alle riunioni condominiali. Si ricorda, inoltre, che il consiglio di condominio ha funzioni consultive e di controllo.
In riferimento all’ultimo quesito, il verbale ha la funzione di documentare quanto accaduto nella riunione condominiale e, in base alle nuove disposizioni, deve essere trascritto in un registro tenuto dall’amministratore. Nulla viene detto rispetto alle tempistiche di trasmissione ai condomini presenti fisicamente in assemblea o per delega. Il Legislatore si è solo premurato di specificare i termini di legge entro i quali assenti, dissenzienti o astenuti possono impugnare la delibera. Nulla vieta che il condominio presente all’assemblea possa sollecitare l’amministratore per farsi consegnare la copia del verbale assembleare.

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