Avviso di convocazione e amministratore
Il nuovo art. 66, 3° co., D.A. c.c prevede che l’avviso di convocazione deve contenere chiara indicazione dell’ordine del giorno e deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano con chiara indicazione del luogo, ora e data dove si svolgerà l’adunanza. La previsione dei cinque giorni deve considerarsi imperativa in base a quanto disposto dall’articolo 72 D.A. c.c. e, pertanto, una norma del regolamento condominiale che prevede un termine inferiore deve considerarsi nulla.
L’amministratore dovrà scegliere per la riunione un luogo adatto per ospitare tutti i condomini entro i confini ove si trova lo stabile da lui amministrato
La riforma, ha prescritto che l’avviso deve essere comunicato “a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”. Il Legislatore della riforma si è, poi, preoccupato di specificare che “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.