Barriere architettoniche
La Legge n.220/2012 introdotta dalla Riforma di Condominio ha modificato in senso restrittivo l’art. 2, comma 1 della L. n.13/1989 prevedendo per gli interventi mirati alla eliminazione delle barriere architettoniche, un quorum deliberativo bloccato alla maggioranza dell’art. 1136 comma 2 c.c. , eliminando così la maggioranza più favorevole che la stessa legge aveva introdotto. L’art. 2 comma 2 della L. n.13/1989 prevede una forma di autotutela in favore della persona diversamente abile, esercitabile qualora il condominio rifiuti di assumere (o non assuma entro i 3 mesi dalla richiesta scritta), le deliberazioni che hanno per oggetto l’eliminazione delle barriere architettoniche. In tali casi l’interessato può installare a proprie spese il servo scala, strutture mobili, montascale etc. etc.
Nel caso in cui non venga convocata l’assemblea nel termine di trenta giorni o venga respinta dall’assemblea la richiesta , l’interessato, potrà servirsi dello strumento di tutela previsto dall’art. 700 c.p.c.
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