Brevi note a Cass. n. 12715 del 2019-Il creditore del Condominio, che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del Condominio stesso, ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910
Brevi note a Cass. n. 12715 del 2019
La recente sentenza del 14 maggio 2019 n. 12715 della III sezione civile della Suprema Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in tema di espropriazione nei confronti del Condominio enunciando l’importante principio di diritto secondo cui “Il creditore del Condominio, che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del Condominio stesso, ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal Condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, in tal caso nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.”: la controversia al vaglio della Corte che ha dato la stura al predetto principio di diritto aveva ad oggetto la contestazione del diritto di un creditore del Condominio di procedere, in base ad un titolo giudiziale, ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso Condominio, mediante pignoramento dei suoi crediti verso i condomini per contributi, ed era stata introitata per il tramite di una opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., che aveva visto quali parti il creditore, il Condominio debitore nonché uno dei condomini terzo pignorato, opposizione all’esecuzione che, quanto al Condominio opponente, era stata disattesa sia in primo grado che in grado di appello e, quanto al terzo debitore, era stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
La Corte di Cassazione ha confermato il deciso dei giudici di merito affermando, quanto al terzo pignorato, che questi non ha alcun interesse nel procedimento di espropriazione di crediti a sollevare questioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra creditore esecutante e debitore esecutato ed, in particolare, a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, il quale ultimo soltanto si può avvalere dell’apposito rimedio oppositivo di cui all’art. 615 c.p.c., mancando in tal caso in capo al terzo pignorato qualunque interesse ad agire ex art. 100 del codice di rito civile, mentre, con riguardo all’espropriazione dei contributi che i singoli condomini devono pagare al Condominio sulla base dell’obbligazione propter rem di cui all’art. 1123 c.c., la Corte ha ribadito la pignorabilità del relativo credito facendo leva sui principi generali previsti dagli artt. 2740 e 2910 c.c. secondo cui risulta possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, ivi compreso i crediti, mediante l’esecuzione forzata.
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