Cass. Pen. Sez. IV, 1 febbraio2012, n. 10702
Delega di funzioni- obblighi del datore di lavoro
L’art. 16 del T.U sulla sicurezza disciplina la delega di funzioni in materia di sicurezza. Quest’ultima non è consentita per la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento sulla sicurezza, nonché per la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Siffatta delega, tuttavia, non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in merito al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.