Cass., sez. II Civile, 4 maggio 2015, n. 8857
La Cassazione civile, sez. II, con sentenza del 4 maggio 2015, n. 8857 ha stabilito che l’uso della cosa comune possa essere più intenso per il singolo condomino anche estrinsecandosi in un limitato uso esclusivo della medesima: ciò in quanto l’utilizzo in oggetto va rapportato alla funzione della res communis così che, se esso non incide sulla sostanziale fruibilità di essa da parte degli altri condomini, deve dirsi pienamente legittimo.
Sotto tale profilo ha quindi ritenuto condividibile l’approdo interpretativo della Corte del merito laddove pose a parametro della compatibilità della quale si discute, la decisione dell’assemblea di consentire la prosecuzione dell’utilizzo della cosa comune da parte di un condomino: tale interpretazione, infatti, metteva in rilievo la mancanza di lesività della condotta censurata, traendo tale convincimento sia dall’obiettiva minima incidenza materiale dell’uso esclusivo sia dall’assenza di un manifestato interesse contrario di altri condomini, ponendosi così in linea di continuità con l’indirizzo interpretativo di legittimità che ritiene come “l’uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell’utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare” (così Cass. sez. II n. 4617/2007).
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