Il costruttore non ha l’onere della formazione del regolamento.In tema di condominio negli edifici, l’art. 1138 c.c, il quale stabilisce che, quando il numero dei condominiè superiore a dieci, deve essere formato un regolamento per disciplinare l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, pone tale obbligo a carico dei singoli condomini e non già a carico del venditore delle singole unità abitative, che sia anche costruttore dello stabile.