Cassazione Civile, sez, II, sentenza 16/05/2014
Usucapione posto auto condominiale
La Suprema Corte nega il diritto di servitù ,di transito e di parcheggio nelle aree scoperte del condominio
ad una società facente parte del condominio.
Nella fattispecie, La Suprema Corte nega tale diritto, in quanto il titolo negoziale originario, risalente al 1970, non conteneva alcuna indicazione che indicasse l’esclusività del parcheggio rispetto a tutti gli altri condomini, con valutazione di tutti gli elementi di fatto e delle prove testimoniali del C.T.U peraltro sostenute da un teste che aveva dichiarato che dal 1986 aveva sempre parcheggiato l’auto in maniera indistinta occupando i posti auto disponibili nell’area scoperta condominiale, senza alcun utilizzo esclusivo per i clienti della suddetta società .
Al fine di ottenere il riconoscimento usucapione di un diritto reale esclusivo in ambito condominiale è fondamentale provare lo ius exscludendi nei confronti degli altri condomini per estromettere dal diritto di utilizzo dello spazio riservato.
Tags: Al fine di ottenere il riconoscimento usucapione di un diritto reale esclusivo in ambito condominiale, Cassazione Civile, è fondamentale provare lo ius exscludendi nei confronti degli altri condomini per estromettere dal diritto di utilizzo dello spazio riservato., II, sentenza 16/05/2014, sez, Usucapione posto auto condominiale