Possono svolgere l’incarico di Amministratore di Condominio coloro:
a) Che hanno il godimento dei diritti civili.
b) Che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio etc.
c) Che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive , salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
d) Che non sono interdetti o inabilitati.
e) Il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari.
f) Che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di grado superiore.
g) Che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alla lettera f) non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) del primo comma comporta la cessazione dell’incarico In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
Inoltre, su richiesta dell’Assemblea, l’amministratore deve:
Se possiedi i requisiti e vuoi intraprendere questa attività: