Compravendita immobile nuova costruzione -quesito

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Compravendita immobile nuova costruzione -quesito
Spettabile Anapic,
vi scrivo la presente per formularvi i seguenti quesiti.
A breve entrerò in possesso, dopo il rogito, di un appartamento posto al 7° piano di un immobile di nuova costruzione.
Vorrei sapere se ho il diritto, una volta proprietario, a che gli ascensori, attualmente disattivati in quanto l’impresa non ha ancora comunicato il fine lavori all’ufficio tecnico comunale, siano messi subito in funzione.
Ho chiesto spiegazioni all’amministratore, recentemente nominato dall’impresa costruttrice, ma mi ha risposto che non spetta a lui decidere e che troverò i chiarimenti al rogito ma
non sono rimasto soddisfatto da questa risposta.
Inoltre vi chiedo, se ho la facoltà di richiedere l’effettivo funzionamento degli impianti di riscaldamento, elettrico, idrico ed entro quanto tempo prima della data del rogito, l’impresa costruttrice deve rilasciare gli allegati obbligatori che mi permettano di far installare il contatore del gas.
ESPERTO ANAPIC RISPONDE
Per quanto riguarda il quesito è un pò generico e bisognerebbe vedere cosa è stato scritto nel preliminare di compravendita.

In via generale, comunque, il venditore deve rilasciare alcune certificazioni, cioè di dichiarazioni o attestazioni che hanno ad oggetto diversi aspetti dell’immobile e che genericamente riguardano la sua idoneità ad essere vissuto, abitato o le sue caratteristiche in termini di sicurezza e “sostenibilità” sotto il profilo energetico.

Il certificato di agibilità riguarda la materia edilizia e presuppone il rispetto da parte dell’immobile delle normative, nazionali e locali (regionali, provinciali, comunali), riguardanti le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Questa certificazione viene rilasciata dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale e deve essere richiesta, tra le varie casistiche, in caso di nuove costruzioni. Normalmente viene richiesta dal soggetto titolare del permesso di costruire, dai suoi successori o aventi causa. La domanda di rilascio del certificato deve essere presentata entro quindici giorni “dall’ultimazione dei lavori di finitura”.
La domanda deve essere corredata dalla richiesta di accatastamento, che lo sportello unico provvede ad inoltrare al catasto, dalla dichiarazione di conformità dell’edificio al progetto approvato, nonché in ordine alla prosciugatura dei muri ed alla salubrità dei locali, dalle certificazioni e/o collaudi attinenti gli impianti installati.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a verificare la completezza e regolarità della documentazione prescritta, nonché la sussistenza del certificato di collaudo delle opere di cui all’art. 53 del T.U.E., del certificato dell’ufficio tecnico regionale per gli edifici costruiti in zone sismiche, della dichiarazione di conformità alla normativa in tema di superamento delle barriere architettoniche

Il certificato di agibilità, quindi, presuppone la corrispondenza degli impianti presenti nell’edificio alle norme di legge. La corrispondenza viene attestata, ovviamente, tramite il rilascio di apposite certificazioni rilasciate da chi effettua l’installazione.
Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE). La copia dell’attestato di prestazione energetica dovrebbe essere allegata al rogito.
Infine, per quanto riguarda la messa in esercizio degli ascensori, il DPR 162/99 pone implicitamente a carico dell’amministratore (in qualità di legale rappresentante) l’obbligo di comunicare al comune la messa in esercizio degli ascensori. Secondo la normativa, la comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dal rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto. Il Comune provvederà a rilasciare un numero di matricola.
C.

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