Condomini morosi
Nel caso di morosità , secondo il nuovo art.1129 c.c., introdotto dalla legge di riforma di condominio, l’amministratore, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, è obbligato ad attivarsi, per il recupero forzoso delle somme dovute al condominio , con relativi costi a esclusivo carico dei debitori, senza necessità di apposita delibera assembleare, trattandosi di un potere che rientra nel novero delle sue attribuzioni.
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