Condominio e morosità

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Condominio e morosità

Buongiorno,

sottopongo al Vostro esperto i seguenti quesiti:

La Banca può rivolgersi ad un singolo Condomino per chiedere l’importo totale  di un mancato pagamento o deve rivolgersi prima a tutto il Condominio e quindi , in questo caso il Singolo Condomino risponderà solo per quanto riguarda la sua quota millesimale

La seconda questione è questa: “è possibile, in caso di morosità, che l’Amministratore possa invitare la Banca prima a rivolgersi al singolo Condomino moroso, a cui l’Amministratore ha già intimato il pagamento tramite decreto ingiuntivo, e  poi successivamente a tutto il Condominio se il condomino moroso risultasse  incapiente”?

ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

Trova applicazione l’art. 63, primo e secondo comma. disp. att. cod. civ.:

  • l’amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”;
  • I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”.

In sostanza, questa disposizione stabilisce la “scaletta” che i creditori – e la banca è uno di questi – devono rispettare quando si tratta di recuperare un credito da un condominio.

In sostanza:

  • il creditore deve innanzitutto “aggredire” il condominio;
  • se e solo se il condominio non ha risorse per estinguere il debito, il creditore può rivolgersi ai condomini;
  • in quest’ultima “manovra”, il creditore deve prima ottenere dall’amministratore i nominativi dei condomini morosi e, quindi, “aggredire” questi e solo successivamente, in caso di esito infruttuoso, potrà rivolgersi ai condomini non morosi.

 

Venendo, quindi, alle specifiche domande, si possono dare queste risposte:

  • l’amministratore deve comunicare ai creditori insoddisfatti i nominativi dei condomini morosi.

La norma già citata non lascia spazio a dubbi [“è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”];

  • l’amministratore non può invitare la banca ad “aggredire” i morosi prima del condominio, dovendo il creditore rispettare l’ordine di cui sopra.

Per quanto attiene a questo secondo aspetto della questione, la previsione normativa non manca di logica: il debitore è, in prima luogo, il condominio [*] ed è, quindi, logico che i condomini possano essere “aggrediti” solo se ed in quanto il primo debitore non paga.

[*] è da tenere ben presente che i condomini non sottoscrivono personalmente il contratto di conto corrente

 

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