L’ascensore è un bene comune(ex. Art. 1117 c.c.);
Le spese di installazione dell’ascensore vanno ripartite tra i condomini che ne usufruiscono secondo quanto stabilito dall’art. 1123 c.c., comma 1. Le spese di manutenzione vanno invece ripartite ex. Art. 1124 c.c., come indicato nella riforma, per metà in base alle tabelle millesimali e per metà in proporzione alla distanza dell’appartamento al suolo. Per le spese di adeguamento all’impianto, sembra preferibile che le spese siano ripartite in base ai millesimi (ex.art. 1123 c.c.)posto che la natura delle spese, esigenza di sicurezza per la salvaguardia della vita degli usufruitori, è dovere dei proprietari e comproprietari e per l’adeguamento l’edificio, le singole unità abitative acquisiscono valore (sent. Cass. 693/1977).
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