Consiglio di condominio.
Quesito
Oggi esiste una nuova figura di consigliere legittimata dalla giurisprudenza e ben definita? con quali responsabilità?
Resto in attesa e ringraziandovi colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti.
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
Il punto di partenza è sicuramente il dato normativo e cioè l’art. 1130 bis, secondo comma, cod. civ.: “L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.
La norma indica con chiarezza le funzioni del consiglio di condominio: è un organo che assiste l’amministratore, fornendogli supporto nelle sue decisioni e nel suo operato, e, al tempo stesso, lo controlla per verificare che egli adempia correttamente ai suoi compiti.
Non consta che la giurisprudenza abbia in qualche modo definito questa figura, nata dalla prassi, spesso “sovraccaricata” di aspettative e di cui il legislatore si è finalmente “accorto”.
I punti da tenere presente, quando si parla di consiglio di condominio, sono essenzialmente questi:
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