Conto corrente condominiale
L’apertura del conto corrente condominiale è obbligatorio, così come disposto dall’art. 1129 c.c. comma 7, per consentire maggiore chiarezza e tracciabilità nella gestione condominiale.
Il Legislatore ha disciplinato quest’obbligo in maniera severa, imponendo la sua apertura e la sua utilizzazione per qualunque movimentazione di denaro riferibile al condominio. La norma prevede che la mancata apertura del conto corrente condominiale potrebbe essere motivo di revoca per l’amministratore, così come la gestione che determini confusione fra il patrimonio dell’amministratore e del condominio.
Ai sensi dell’art. 1130 n. 7 c.c. è obbligo dell’amministratore annotare nel registro di contabilità ogni movimento in entrata e uscita entro trenta giorni dalla sua effettuazione .
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