Convocazione assemblea Condominio, annullabile per mancata convocazione anche di un solo condomino
Cass. sez. II civ. sent. 31.3.2017, nr. 8520
In tema di impugnazioni delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l’omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall’assemblea. Trova, dunque, applicazione in materia l’art. 1441 c.c., secondo il quale l’annullamento può essere demandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini.
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