Dal sito del Garante della Privacy- chiarimenti

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Dal sito del Garante della Privacy- chiarimenti

Per la tenuta del registro di anagrafe condominiale il condòmino non deve fornire prove documentali.

L’autorità ha risposto a quesiti di alcuni cittadini ,associazioni e enti, sulle novità relative all’introduzione della legge 220/2012, che ha  modificato la disciplina del condominio, ribadendo che in base alla disciplina della Privacy, l’amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire. Può dunque l’amministratore acquisire informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio (siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari) richiedendo le generalità, compresi codice fiscale, residenza o domicilio, i dati catastali, sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno, il Comune. Non può  invece chiedere copia della documentazione come ad esempio l’atto di compravendita in cui sono riportati i dati. Altra novità riguarda le informazioni relative alle condizioni di sicurezza, con l’introduzione del Decreto Destinazione Italia, i condomini non dovranno più fornire informazioni sulla propria unità immobiliare , poiché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni.

Conto corrente Condominiale:

Altro chiarimento riguarda il conto Condominiale; il Garante ha chiarito che nonostante il conto sia intestato al Condominio , i singoli condomini ora sono titolari di una posizione giuridica che gli consente di verificare la destinazione dei propri esborsi e la gestione dell’amministratore mediante accesso in forma integrale, tramite l’amministratore ai relativi conti correnti bancari o postali, senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.

Maggiori dettagli sul sito del Garante della Privacy.

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