Deleghe in assemblea condominiale e ripartizione spese box
Quesito:
Buonasera,
1. Nel regolamento di condominio ,creato prima della riforma , è specificato che ogni condomino può avere solo un massimo di due deleghe, oppure deve possedere 1/5 dei millesimi come da norma post -riforma?
2. Devo fare dei lavori straordinari in un condominio che amministro, copertura dei box di grossa entità, alcuni condomini hanno dei posti auto esterni dalla copertura box, mi hanno chiesto se sono obbligati a concorrere alla spesa pro quota millesimi di proprietà, oppure posso escluderli dalla ripartizione?
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
In base alla nuova formulazione dell’articolo 67 delle Disposizioni di Attuazione del codice civile, nei condomini dove siano presenti più di venti condomini il soggetto delegato non può cumulare deleghe superiori ad un quinto dei condomini e del relativo valore proporzionale. La modifica è stata introdotta per evitare il fenomeno dell’incetta delle deleghe.
Sulla base della formulazione del quesito si suppone che il regolamento condominiale in questione abbia natura contrattuale. Le sue disposizioni, pertanto, trovano piena attuazione.
Per quanto riguarda il quesito sulla copertura dei box in merito alla ripartizione delle spese non c’è uniformità di criteri in giurisprudenza. Infatti, in taluni casi è stato ritenuto corretta la ripartizione delle spese ai sensi dell’art. 1123, secondo comma c.c. (secondo il criterio dell’utilità); in altri si è fatta applicazione in via analogica dell’art. 1125 c.c. (metà a carico dei proprietari dei box sottostanti e metà a carico degli altri condomini); in altri si è ritenuto legittimo ripartire le spese secondo il disposto dell’art. 1126 c.c. (un terzo a carico dei proprietari della copertura e due terzi a carico dei proprietari delle unità sottostanti).”
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