Quesito:
Detrazioni fiscali:
Buongiorno
Un nostro condomino ci chiede se può detrarre le fatture di ristrutturazione non essendo ancora proprietario ma avendo registrato il contratto preliminare.
Grazie se potete aiutarmi
Esperto ANAPIC risponde:
L’art.16 bis del Tuir regolamenta, tra gli altri, la detrazione IRPEF spettante in relazione alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Oltre al proprietario o nudo proprietario dell’immobile o al titolare di un diritto reale di godimento su di esso (usufrutto, uso, abitazione o superficie), al comodatario o al locatario, ai soci di cooperative divise e indivise, all’imprenditore individuale (per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o beni-merce) o ai soggetti di cui all’art.5 del Tuir che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), rientrano tra i soggetti ammessi a fruire della detrazione del 50% delle spese di recupero edilizio sul plafond massimo di € 96.000 anche coloro che hanno sottoscritto, in qualità di promissari acquirenti, un contratto preliminare di compravendita immobiliare ed abbiano eseguito nell’immobile, successivamente al compromesso ma antecedentemente alla stipula dell’atto definitivo di compravendita, uno o più degli interventi edili ammessi al beneficio fiscale in discussione.
Nel prosieguo ci concentreremo sulle peculiarità previste dalla normativa e dalla prassi amministrativa per la fruizione del beneficio fiscale in discussione, nel caso specifico del promissario acquirente di un contratto preliminare immobiliare.
Per avere diritto alla detrazione, è necessario che sussistano congiuntamente le tre seguenti condizioni: (a) sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell’unità immobiliare; (b) il predetto compromesso sia stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate; (c) il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile oggetto della promessa di compravendita ed esegua a proprie spese gli interventi di ristrutturazione.
Tralasciando il requisito della registrazione del contratto preliminare che non pone particolari problematiche, è invece opportuno soffermarsi sull’immissione del promissario acquirente nel possesso dell’immobile.
Deve trattarsi, in sostanza, di un preliminare “ad effetti anticipati”, in cui il futuro acquirente viene immesso nel godimento del bene (tipicamente mediante la consegna delle chiavi) in una fase antecedente al perfezionarsi dell’effetto traslativo, che avverrà poi al momento della compravendita vera e propria.
Nel caso di possesso/detenzione anticipata, gli eventuali titoli autorizzativi richiesti dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori (SCIA, DIA, ecc.) dovranno recare la doppia indicazione del proprietario e del promissario acquirente.
Inoltre, le fatture dell’impresa edile incaricata di eseguire i lavori di ristrutturazione dovranno essere direttamente intestate al promissario acquirente e da questi saldate mediante il bonifico bancario “speciale” previsto per fruire dell’agevolazione IRPEF in esame.
Cordiali saluti.
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