Eliminazione delle barriere architettoniche
Quesito:
Buongiorno, ho un quesito da proporre.
In un condominio di 4 piani senza ascensore stanno decidendo se installare o no quest’ultimo. Di 12 condomini 6 sono a favore e 6 no perché l’unica proposta ritenuta valida è quella di rimpicciolire le scale e creare un montacarichi di 50x70cm (dimensione di una doccia).
Sappiamo tutti che l’abbattimento delle barriere architettoniche non sono soggette a delibere straordinarie ma in questo caso si tratta di una vera e propria rivoluzione dell’intero stabile per un montacarichi davvero piccolo.
Poi le spese di riparto a chi devono spettare?
Grazie
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
il quadro normativo di riferimento, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, è sostanzialmente questo:
art. 2 L. 13/1989
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’ articolo 1120 del codice civile.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
art. 1120, secondo comma, cod. civ.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: (…) 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche ..
Venendo al caso concreto, possiamo dire quanto segue:
La circostanza del rimpicciolimento delle scale non costituisce un problema, atteso che l’art. 1102 cod. civ., nel prescrivere il diritto del condomino di utilizzare la cosa comune, prevede la possibilità di apportare alla cosa “le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.