Esperto ANAPIC risponde – assemblea e bilancio condominiale:
Vi chiedo se è corretto che l’amministratore del condominio dove abito non ha ancora indetto l’assemblea condominiale relativa all’anno 2012-2013 (scadenza dell’esercizio 31 Luglio 2013). Per intenderci: Il consuntivo dell’esercizio 2012-2013 non è stato approvato, visto che ancora non c’è stata convocata la relativa assemblea; come ovviamente non è stato approvato il preventivo per l’anno 2013-2014!
Ho chiesto più volte all’amministrazione il motivo di così tanto ritardo, e più volte mi è stato risposto “per problemi fiscali” senza che mi sia stato specificato altro. Nel condominio ci sono dei condomini morosi, ma penso che questo non possa essere in relazione con il ritardo della convocazione dell’assemblea. A Luglio mi è stato detto dall’amministrazione che nel mese di Settembre ci sarebbe stata l’assemblea per l’esercizio 2012-2013 e ad Ottobre quella per il 2013-2014. Oggi è il 25 ma non ho ancora ricevuto nessuna convocazione.
Mi chiedo se la chiusura di un bilancio condominiale possa essere effettuato con più di un anno di ritardo!
Per il 2013-2014 ho pagato le rate condominiali ordinarie senza sapere come i miei soldi sarebbero stati spesi! (come detto sopra visto che il consuntivo 2012-2013 non è stato approvato, non è stato presentato neanche il preventivo per il 2013-2014).
All’assemblea che ci sarà, prima o poi si dovrà pur fare, come ci si deve comportare? L’amministratore potrebbe incorrere in qualche sanzione?
In attesa di un Vostro gentile riscontro saluto cordialmente
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
L’articolo 1130 c.c., nella sua nuova formulazione prevede che l’amministratore deve: “1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio, … 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni”.
Queste disposizioni, ovviamente, devono essere coordinate con quanto disposto dall’articolo 1129, commi 11 e 12, c.c. in base ai quali “la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità.”
Costituisce grave irregolarità, sempre secondo i citati commi, “l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge”.
Come è ben evidente dalla normativa sopra citata, dopo la riforma basta non rendere il conto di una sola gestione per rischiare di essere revocato dall’Autorità Giudiziaria.
Nel caso prospettato nel quesito, i condomini potrebbero richiedere la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto e l’eventuale nomina/revoca dell’amministratore seguendo la procedura prevista dal primo comma dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile: “l’assemblea … può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”.
L’assemblea così convocata potrà provvedere alle deliberazioni del caso. In mancanza non resta che adire l’Autorità Giudiziaria.
A disposizione per chiarimenti ed informazioni, porgiamo cordiali saluti.
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