Giardino in uso esclusivo quesito

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Giardino in uso esclusivo quesito
Avrei bisogno un chiarimento.
Un Condominio da me amministrato, composto da 27 appartamenti di cui 7 a piano terra con appezzamento di giardino in uso esclusivo.
Due di questi giardini confinano con altro condominio dotati di muretto e recinzione di loro proprietà. Questi giardini siti nel condominio da me amministrato non sono dotati di recinzione propria perchè già esistente muretto con inferriata di circa 80 cm di altezza dell’altro condominio, ove i condomini confinanti collocano i bidoni dell’immondizia.
I due condomini posti nel condominio da me amministrato, che hanno l’uso esclusivo dei giardini a confine con altro condominio dotato di propria recinzione e col quale hanno avuto diverbi, lamentano che il condominio o il costruttore debba creare una recinzione a confine con quella dell’altro condominio con altro murettino e rete alta almeno 1.5 mt. per non vedere più i bidoni dell’immondizia, perchè è dovuta per legge una recinzione propria dei loro giardini e per privacy.
Preciso che allo stato attuale, a confine con il condominio in discussione, nella proprietà dei due condomini sono piantumati gelsomini – cespugli e siepe di lauro ( un po’ misto).
Ho cercato di convincere l’altro amministratore a condividere muretto e recinzione, ma essendoci state diatribe all’origine tra detto amministratore ed il costruttore, e diverbi fra i condomini dei giardini ed i condomini del condominio a confine, la risposta è negativa.
Il costruttore del condominio da me amministrato intende risolvere il problema mettendo a disposizione una somma di € 500 con la quale poter trovare una possibile soluzione. Preciso che la lunghezza di tali giardini interessata dalla recinzione è di circa 20- 25 mt lineari.
Non riesco ad accordarli – i due condomini vogliono che il costruttore crei nuova recinzione a confine dell’altro condominio, posizionandola all’interno dei loro giardini in uso esclusivo occupando minor spazio possibile.
Chiedo gentilmente:
– il costruttore è obbligato a creare nuova recinzione ai due condomini che hanno il giardino in uso esclusivo?
– il condominio, qualora il costruttore non dovesse creare recinzione, deve provvederVi a spese di tutti?
-l’altezza della recinzione a confine, previa muretto di circa 30/40 cm. quale altezza dovrà avere?
-puo’ l’amministratore del condominio confinante, proprietario del muro, opporsi alla condivisione di tale muro ( o terrapieno) art. c.c. 874 -888?
Ringrazio per la collaborazione ed in attesa di leggerVi porgo cordiali saluti

ESPERTO ANAPIC RISPONDE
:
Innanzitutto, per le distanze e le recinzioni bisogna fare riferimento al regolamento edilizio del Comune in cui si trovano gli stabili in questione. Infatti, il codice civile prevede espressamente il richiamo ai regolamenti comunali.
In mancanza di diverse previsioni nei documenti su richiamati, da quanto esposto, sembra che la materia del contendere riguardi il muro di cinta. In base alla previsione del Codice Civile, art. 878, per potersi parlare di muro di cinta devono esistere tre requisiti:
– il muro non deve avere una altezza superiore ai tre metri
– deve essere destinato esclusivamente a demarcare la linea di confine con proprietà limitrofe
– deve essere isolato, cioè distaccato su entrambe le facce da ogni altra costruzione.
L’articolo in questione stabilisce che il muro può essere reso comune.

Considerato che nel quesito si parla anche del fatto che il condominio confinante abbia posto i bidoni per la raccolta della propria immondizia al di là della recinzione segnalo che, anche in questo caso, sarebbe utile prendere visione del regolamento di edilizia e di igiene del Comune in cui si trovano gli stabili.
Ad esempio, il nuovo regolamento edilizio di Milano prevede appositamente gli articoli Art.124 (RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI) e Art.125 (DEPOSITO E SPAZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI). Interessante, in merito, è la sentenza n. 399/2015 del TAR Lombardia. Questa sentenza riguarda un caso in cui l’Amministrazione Comunale, per tutelare elementari esigenze di igiene, aveva ordinato al Condominio ricorrente di adeguare il sistema di smaltimento rifiuti a quanto disposto dalle norme del Regolamento edilizio e del Regolamento di igiene in considerazione del fatto che, secondo quanto risultante dai verbali redatti dall’Asl in conseguenza di accertamenti effettuati presso il Condominio, era emerso come la raccolta dei rifiuti non fosse regolare, perché effettuata all’aperto in prossimità delle finestre e almeno in parte mediante la diretta collocazione a terra

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