Impianti termici…………………………
Ai sensi del DPR 551/99 che va ad integrare il DPR 412/93
Art. 7.
Ulteriori requisiti del terzo responsabile
1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e’ sostituito dal seguente:
“3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico e’ dimostrato mediante l’iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l’albo nazionale dei costruttori – categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e
condizionamento, oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti dell’Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l’attivita’ di gestione e manutenzione degli impianti termici, da
parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessita’ dell’impianto o degli impianti a lui affidati.”.
Da questo Decreto si deve dedurre che, anche per impianti al di sotto dei 350 KW, se come Amministratore di Condominio ci si trovasse nella condizione di affidare l’incarico di Terzo Responsabile, sarebbe più opportuno tenere in maggiore considerazione il preventivo di un’azienda con il requisito della certificazione ISO 9001 per dimostrare la scelta del fornitore migliore.
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