Impianto fognario condominiale-ripartizione spese
QUESITO
Contesto composto da 8 villette più una palazzina, super condominio.
Oltre all’energia elettrica e altri servizi hanno in comune il sistema fognario, a tal proposito la tratta della fogna svantaggia due villette, i proprietari di queste villette, hanno ottenuto in sede assembleare il nulla osta per staccarsi dalla fogna condominiale, creando così una tratta personale, a loro spese , ora la mia domanda è loro devono concorrere alle spese della pulizia fogna condominiale se pur per una minima quota? Funziona come il distacco del riscaldamento che una piccola quota della conduzione rimane a carico anche di chi si esclude dall’impianto riscaldamento?
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
“In riferimento al distacco dall’impianto fognario, si deve desumere che siano applicabili i medesimi principi relativi al distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento dato il distacco non incide sulla proprietà dell’impianto stesso, come chiarito dalla Cassazione fin dal 2004 con la sentenza 5974 (orientamento recepito nella riforma della normativa del condominio in riferimento al distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento).
A riguardo, si evidenzia che la Corte di Cassazione con la recente sentenza n.13415/2015 ha deciso che, ai sensi dell’art. 1117 n. 3 del Codice Civile, manufatti, fognature e simili, sono parti comuni dell’edificio e, di conseguenza, le spese per la conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà. Con la predetta sentenza, la Cassazione ha ribadito che il condomino proprietario di un impianto autonomo e di sua proprietà, nel caso di specie si trattava di un impianto fognario, è, in ogni caso, obbligato al pagamento pro quota delle spese necessarie per la conservazione dello stesso impianto. Secondo la Corte, infatti, tutte le spese relative ad un impianto comune condominiale, rientrante tra le parti comuni indicate dall’articolo 1117, n. 3, c.c., anche se non utilizzato da uno o più condomini, devono essere ripartite in misura proporzionale ai millesimi delle singole proprietà.”
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