Impugnazione regolamento condominio
Il regolamento di condominio deve essere approvato con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’art. 1136 ed allegato il registro indicato dall’art. 1130 numero 7. Esso può essere impugnato a norma dell’art. 1107.
L’art. 1107 c.c. specifica che ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all’autorità giudiziaria il regolamento entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti