Indivisibilità delle parti comuni
A norma dell’art.1119 c.c. le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e (dopo la riforma) con il consenso di tutti i partecipanti al condominio. La Suprema Corte ha precisato che tale disposizione non stabilisce l’indivisibilità assoluta delle parti comuni dell’edificio, ma ne subordina la divisibilità alla rigorosa condizione che la divisione possa realizzarsi senza rendere più incomodo a ciascun condomino l’uso della proprietà singola servita dalla dividenda parte comune.