Innovazioni
L’art.1121 c.c. stabilisce che qualora l’innovazione comporti una spesa gravosa o o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio e consista in opere, impianti e manufatti suscettibili di separazione separata, i condomini che non intendano trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal comma 1 i condomini o i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
A fronte dell’approvazione in assemblea di una delibera di spesa con la maggioranza richiesta, è possibile che un condomino non interessato si sottragga dimostrando che si tratta di opera voluttuaria. L’onere della prova è a carico del condomino che non intende pagare.
Questo quanto riportato da un’ulteriore sentenza della Cassazione: 2408/1981
“Le innovazioni per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell’art. 1121 c.c.. di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, sono quelle che riguardano impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria, cioè sono prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosità, da intendere in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio. L’onere della prova di tali estremi grava sul condomino interessato, vertendosi in tema di deroga alla disciplina generale della ripartizione delle spese condominiali.”