Installazione impianto ascensore in condominio che ne è privo
Buongiorno,
in un condominio che amministrato sprovvisto di ascensore tre condomini (di cui uno portatore di handicap), su sei in totale, hanno approvato l’installazione a nuovo dell’impianto di ascensore.
La ripartizione della spesa come deve essere effettuata? Quale degli articoli di legge (nello specifico 1123 oppure 1124) trova giusta applicazione?
Ringrazio per l’aiuto e porgo cordiali saluti.
Esperto ANAPIC risponde:
La questione non deve essere affrontata in termini di ripartizione della spesa, perché questa è solo una naturale conseguenza di quanto e come è stato deciso.
L’installazione di un ascensore in un condominio, che ne sia sprovvisto, è un’innovazione ex art. 1120 cod. civ..
La maggioranza necessaria è quella della maggioranza dei presenti in assemblea, titolari di almeno 500%1.000.
Detto questo, si legge che “tre condomini (di cui uno portatore di handicap), su sei in totale, hanno approvato l’installazione”.
Bisogna, quindi, distinguere due ipotesi:
> ipotesi A); i condomini sono stati chiamati a pronunciarsi sull’installazione dell’ascensore, l’assemblea ha deliberato con il voto favorevole di tre condomini, titolari di almeno 55/1.000, senza alcun distinguo o eccezione degli altri;
> ipotesi B): i condomini sono stati chiamati a pronunciarsi sull’installazione dell’ascensore, alcuni condomini hanno evidenziato la notevole gravosità della spesa e hanno dichiarato di non volersene fare carico, con il risultato che i tre che hanno votato a favore si sono dichiarati pronti a farsi carico del 100% della spesa.
Nell’ipotesi A), la spesa deve essere divisa tra tutti ai sensi dell’art. 1123 cod. civ. tenendo presente che l’utilizzazione dell’ascensore sarà diversa a seconda dei vari piani.
Nell’ipotesi B), trova applicazione l’art. 1121, primo [“Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa”] e terzo [“Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera”] comma, cod. civ., con la conseguenza che l’impianto sarà pagato solo dai tre che lo hanno votato e che lo utilizzeranno, fatto salvo il diritto degli altri condomini di “mettersi a pari” con la spesa ed iniziare, in futuro, ad usare l’ascensore a loro volta.
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