La nuda proprietà nel condominio

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Spesso nei condomini può accadere che sulla medesima unità abitativa coesistano i diritti di (nuda) proprietà e di usufrutto.Il nudo proprietario è chi ha il diritto di proprietà su un immobile, ma non il diritto di goderne l’uso. L’usufruttario è chi, una volta ceduta la nuda proprietà di un immobile, ha il diritto di goderne l’uso per tutta la vita o entro un periodo determinato in fase di contratto.L’art. 67 disp. att. c.c. stabilisce che l’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che riguardano l’ordinaria amministrazione e il godimento delle cose e dei servizi comuni . Nelle altre deliberazioni il voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui, l’usufruttuario intende avvalersi del diritto di cui all’art. 1006 del c.c. ovvero si tratti di lavori, opere ai sensi degli art. 985 e 986 del codice . In taluni casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario che al nudo proprietario. Sia l’usufruttuario che il nudo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.
L’ultimo comma dell’art. 67 disp. att. c.c. introdotto dalla legge n. 220/2012 dispone espressamente una piena solidarietà tra gli stessi per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale, qualificando pertanto dette obbligazioni come solidali e non come parziarie. L’amministratore di condominio per quanto attiene l’unità immobiliare sita in condominio potrà chiedere la somma dovuta al condominio tanto all’uno e tanto all’altro (usufruttuario e nudo proprietario).

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