Locazione

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Locazione (art. 1571 c.c.)-

La locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga  a far godere all’altra una cosa o un immobile per un certo periodo di tempo, verso un determinato corrispettivo.

Il locatore deve consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione per  garantirne il miglior godimento durante la locazione e per  prestare l’immobile all’uso convenuto  (art. 1576 c.c.)

Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che sono a carico del conduttore (art. 1576 c.c.), questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore potrà direttamente procedere alla riparazione  previo rimborso e invio contemporaneo di avviso al locatore.

L’art. 1587 c.c. elenca le principali obbligazioni del conduttore che dovrà prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene  per l’uso pattuito nel contratto, corrispondendo  nei termini convenuti  il canone  concordato .

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