Manutenzione caldaia- la responsabilità di controlli formali e certificazioni sul libretto

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Manutenzione caldaia- la responsabilità di

controlli formali e certificazioni sul libretto

Secondo la nostra attuale legge, la responsabilità della manutenzione della caldaia incombe innanzitutto sull’utilizzatore dell’impianto: tanto nell’ipotesi che si tratti del proprietario dell’immobile – e quindi dell’impianto -, tanto in quella in cui si tratti di inquilino.

2. nei palazzi ed appartamenti con riscaldamento centralizzato

In tali casi spetta all’amministratore di condominio o, in subordine, sul “terzo responsabile dell’impianto calore”, ossia sulla ditta che risulta specificatamente incaricata, oltre che della manutenzione e dei controlli, anche dell’esercizio della caldaia.

In aggiunta a tale responsabilità, che è ineliminabile, anche i tecnici che materialmente eseguono le verifiche e le manutenzioni richieste dall’utilizzatore dell’impianto rispondono personalmente di quanto da essi attestato e certificato nei documenti rilasciati a seguito dell’intervento. Così, di un eventuale controllo “fantasma” sarebbe proprietario sia la ditta, che il proprietario o gestore dell’impianto (come sopra individuato).

 

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