Nel giudizio di merito, confermato dalla Suprema Corte, il Tribunale di Palermo dichiarava la ricorrente colpevole del reato di getto pericoloso di cose con l’aggravante della reiterazione per aver arrecato molestie al suo vicino, in quanto abitante nello stesso stabile, gettando nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento di quest’ultimo, rifiuti,quali cenere e cicche di sigarette, nonchè detersivi corrosivi,quale candeggina, e la ha condannata alla pena di Euro 1000,00 di ammenda. Cassazione penale Sentenza 11/04/2013. n.16459.
Il tribunale di Palermo, con sentenza del 2/12/2011,ha dichiarato R.I colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv e 674 cod. pen. per avere arrecato molestie a S.S, in quanto abitante nello stesso stabile, aveva gettato nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento di quest’ultima, rifiuti,quali cenere e cicche di sigarette, nonchè detersivi corrosivi, quali candeggina, e la ha condannata alla pena di Euro 120,00 di ammenda. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La argomentazione motivazionale,adottata dal decidente in relazione alla concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta, si palesa logica e corretta.Di poi, inammissibile è da ritenere la censura formulata con il secondo motivo di impugnazione, in quanto con essa si tende ad una analisi rivalutativa delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso a procedere a nuovo esame estimativo: in tema di controllo sulla motivazione della Corte è normativamente inibita la possibilità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo, che la sorregge, ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.
Va richiamato sul punto di principio secondo il quale esula dai poteri S.C quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(Cass. S.U. 2/7/1997,6402).
Tenuto conto della sentenza dei 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,la stessa, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., deve altresì, essere condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.