Nomina di un condomino per la carica di amministratore

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Nomina di un condomino per la carica di amministratore

La sent. 6853/2001 stabilisce che un condomino candidato alla carica di amministratore nel suo condominio non può votare per sé, in quanto il suo voto risulta essere in palese conflitto di interessi.

“L’ordinamento giuscivilistico, pur riconoscendo al condominio una sia pur limitata personalità giuridica, attribuisce pur tuttavia ad esso potestà  e poteri di carattere sostanziale e processuale, desumibili dalla disciplina della sua struttura e dei suoi organi, così che deve ritenersi applicabile, quanto al computo della maggioranza della relativa assemblea, la norma dettata in materia di società, per il conflitto di interessi, con conseguente esclusione dal diritto di voto di tutti quei condomini che, rispetto ad una delibera assembleare, si pongono come portatori di interessi propri, in potenziale conflitto con quello del condominio. Ai fini della invalidità della delibera assembleare, peraltro, tale conflitto non è configurabile qualora non sia possibile identificare in concreto, una sicura divergenza tra ragioni personali  che potrebbero concorrere  a determinare la volontà dei soci di maggioranza ed interesse istituzionale del condominio.”

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