Il decreto legge n.133/2013 ha previsto il pagamento della cosiddetta “Mini Imu”, in sostituzione del saldo Imu del mese di dicembre 2013, entro il termine del 24 gennaio 2014 per le seguenti categorie:
a) Immobili adibiti ad abitazione principale (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7, cioè un solo box auto, una sola cantina, ecc.). Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
c) Abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
d) Abitazione posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.