Passaggio di consegna amministratori

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Passaggio di consegna amministratori

Quesito:
Nel caso di un condominio appena acquisito, quale documentazione sono obbligatoriamente tenuto come amministratore entrante, a richiedere al precedente amministratore uscente?
Può l’amministratore uscente non darmi copia delle fatture e rendiconti contabili degli ultimi dieci anni, giustificando che gli stessi sono stati già approvati in sede assembleare oppure no, visto quanto riportato nell’art. 1130 bis, anzi potrebbe essere verificata da parte mia come nuovo amministratore, su richiesta dell’assemblea, la contabilità degli ultimi dieci anni e fatte presenti eventuali mancanze/errori contabili dell’amministratore uscente.

Resto in attesa di un riscontro e ringraziando, porgo cordiali saluti.

Esperto ANAPIC risponde:

I riferimenti normativi essenziali sono questi:

• l’amministratore deve: “5) eseguire gli adempimenti fiscali; 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. (…); 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate; 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio” [art. 1130, primo comma, nn. 5), 6), 7) e 8), cod. civ.].
• “Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini … ” [art. 1129, ottavo comma, cod. civ.]

Direi, quindi, che l’amministratore entrante deve farsi consegnare tutta la documentazione di cui sopra.

Per essere pratici, la documentazione minima è quella indispensabile al “funzionamento” del condominio: verbali, fatture, contratti in essere, ecc..

La seconda domanda è: “Può l’amministratore uscente non darmi copia delle fatture e rendiconti contabili degli ultimi dieci anni, giustificando che gli stessi sono stati già approvati in sede assembleare oppure no, visto quanto riportato nell’art. 1130 bis, anzi potrebbe essere verificata da parte mia come nuovo amministratore, su richiesta dell’assemblea, la contabilità degli ultimi dieci anni e fatte presenti eventuali mancanze/errori contabili dell’amministratore uscente”?.

La risposta è semplicemente no.

In astratto, l’amministratore uscente non può sottrarsi all’obbligo di consegna della documentazione.

In concreto, se lo fa si espone al rischio che questo comporti un per il condominio un qualche pregiudizio e che, quindi, il condominio possa agire nei suoi confronti per il risarcimento di tale pregiudizio.

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