Passaggio di consegne amministratore di condominio
Quesito:
L’amministratore di un condominio, amministratore da 27 anni, indice assemblea a novembre 2016 mettendo all’ordine del giorno approvazione consuntivo per esercizio 1-10-2015 // 30-09-2016, approvato all’unanimità e proprie dimissioni accolte a maggioranza.
I consiglieri, quale unica richiesta, chiedono di passare cinque anni di estratti conti bancari al futuro amministratore.
L’amministratore a chiusura esercizio al 30-09-2016, dando le dimissioni , ha provveduto a chiudere il conto corrente intestato al condominio al 30-09-2016 stesso e ne ha riaperto un’ altro presso medesima banca da partire dall’ 1-10-2016 trattenendosi anticipi fatti negli anni per rimborsi spese ai condomini e per pagamenti anticipati a fornitori e per saldo sue fatture fino a quella data non prelevati.
I consiglieri hanno convocato assemblea per nomina nuovo amministratore.
Amministratore uscente quale documentazione deve consegnare, correttamente, al nuovo amministratore tenendo presente che tutti i consuntivi sono stati approvati negli anni?
Sicuramente pratiche detrazioni fiscali, dichiarazione conformità impianto elettrico – verbali – ultimo rendiconto approvato e situazione contabile dall’1-10-2016 all’atto del passaggio. Inoltre documenti dell’anno 2016 per permettere al nuovo amministratore la compilazione dell’elenco fornitori e mod. 770 e cu 2017 per 2016.
Ma tutte le fatture, mod. 770 – Certificazioni ritenute, estratti conto bancari ecc … di 27 anni di amministrazione devono per forza essere consegnate anche se l’amministratore dimissionario dichiara di assumersi ogni responsabilità per gestioni fino alla data delle dimissioni?
La contabilità è obbligatoria dal giugno 2013 – negli anni precedenti erano solo consuntivi – preventivi e riparti.
Ringraziando anticipatamente per una gradita risposta quale parere ed osservazioni, porgo cordiali saluti
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
La domanda [“Amministratore uscente quale documentazione deve consegnare, correttamente, al nuovo amministratore tenendo presente che tutti i consuntivi sono stati approvati negli anni?”] trova una risposta molto chiara nel dato normativo, precisamente nell’ottavo comma dell’art. 1129 cod. civ., ai sensi del quale “Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini .. ”.
Giova sottolineare il concetto essenziale ai fini della risposta: consegna di tutta la documentazione in suo possesso.
La circostanza che i rendiconti siano sempre stati approvati non ha rilevanza, posto che tali approvazioni non precludono l’eventuale azione contro l’ex amministratore.
Cordiali saluti.