Passaggio di consegne amministratore di condominio

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Passaggio di consegne amministratore di condominio

Quesito:

L’amministratore di un condominio, amministratore da 27 anni,   indice assemblea  a novembre 2016 mettendo all’ordine del giorno approvazione consuntivo  per esercizio 1-10-2015 // 30-09-2016, approvato all’unanimità e proprie dimissioni accolte a maggioranza.

I consiglieri, quale unica richiesta,  chiedono di passare cinque anni di estratti conti bancari al futuro amministratore.

L’amministratore a chiusura esercizio al 30-09-2016, dando le dimissioni , ha provveduto a chiudere il  conto corrente intestato al condominio al 30-09-2016 stesso e ne ha riaperto un’ altro presso medesima banca  da partire dall’ 1-10-2016 trattenendosi anticipi fatti negli anni per rimborsi spese ai condomini e per pagamenti anticipati a fornitori e per saldo sue fatture fino a quella data non prelevati.

I consiglieri hanno convocato assemblea per nomina nuovo amministratore.

Amministratore uscente quale documentazione deve consegnare, correttamente, al nuovo amministratore tenendo presente che tutti i consuntivi sono stati approvati negli anni?

Sicuramente pratiche detrazioni fiscali, dichiarazione conformità impianto elettrico –  verbali – ultimo rendiconto approvato e situazione contabile dall’1-10-2016 all’atto del passaggio. Inoltre documenti dell’anno 2016 per permettere al nuovo amministratore la compilazione dell’elenco fornitori e mod. 770 e cu 2017 per 2016.

Ma tutte le fatture, mod. 770 – Certificazioni ritenute, estratti conto bancari ecc … di 27 anni di amministrazione  devono per forza essere consegnate anche se l’amministratore dimissionario dichiara di assumersi ogni responsabilità per gestioni fino alla data delle dimissioni?

La contabilità è obbligatoria dal giugno 2013 – negli anni precedenti erano solo consuntivi – preventivi e riparti.

Ringraziando anticipatamente per una gradita risposta quale parere ed osservazioni, porgo cordiali saluti

ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

La domanda [“Amministratore uscente quale documentazione deve consegnare, correttamente, al nuovo amministratore tenendo presente che tutti i consuntivi sono stati approvati negli anni?”] trova una risposta molto chiara nel dato normativo, precisamente nell’ottavo comma dell’art. 1129 cod. civ., ai sensi del quale “Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini .. ”.

Giova sottolineare il concetto essenziale ai fini della risposta: consegna di tutta la documentazione in suo possesso.

La circostanza che i rendiconti siano sempre stati approvati non ha rilevanza, posto che tali approvazioni non precludono l’eventuale azione contro l’ex amministratore.

Cordiali saluti.

 

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