Piscine condominiali e responsabilità amministratore
L’amministratore deve accertarsi che siano rispettati gli adempimenti previsti per legge, essendo responsabile e custode del bene e di quanto possa accadere ai condomini o ai terzi frequentatori della piscina, mettendo in atto ogni ragionevole accorgimento per rendere più sicuri gli impianti. L’amministratore deve inoltre, verificare che la disciplina relativa all’uso, alla manutenzione e alle spese concernenti la piscina sia contenuta in un apposito regolamento condominiale, validamente e correttamente redatto; in secondo luogo deve appurare la conformità della piscina installata nel condominio ai parametri previsti dalle norme nazionali e regionali, al fine di evitare ogni sua diretta responsabilità. L’amministratore, in qualità di rappresentante legale del condominio, risponde in forza dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 40 cp, per eventi di particolare gravità la responsabilità che ne deriva non è più di natura civilistica, ma può diventare di natura penale, e quindi, l’amministratore può rispondere anche dei reati previsti e puniti dagli artt. 589 cp (omicidio colposo) e 590 cp (lesioni colpose).
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