La polizza globale fabbricato
La polizza globale fabbricato, si definisce tale in quanto comprende le c.d. garanzie dirette(che riguardano il bene assicurato e coprono i danni materiali e diretti subiti dall’edificio sia la garanzia per la responsabilità civile(che riguarda il risarcimento dei danni per il fabbricato a causa di terzi). La recente dottrina ritiene che se l’amministratore di condominio decide di stipulare un contratto di assicurazione e pagarne il premio autonomamente ha agito a tutela dell’interesse dei condomini, cosa che rientra nelle sue mansioni. Il costo del premio assicurativo deve essere ripartito secondo i millesimi. L’unico soggetto legittimato all’esercizio dei diritti della polizza è l’amministratore, in qualità di rappresentante del condominio. Il contratto è stipulato in base al valore di ricostruzione a nuovo dell’edificio e non alla somma del valore di mercato dei singoli appartamenti presenti nell’edificio. Nel contratto devono essere indicati il codice fiscale del condominio, l’ubicazione dell’immobile(città, via e nr. civico)anno di costruzione del fabbricato, stato di manutenzione complessivo e destinazione dei vari cespiti. La polizza comprende estensioni ed esclusioni che possono essere contrattualmente modificate previo pagamento di costi aggiuntivi minimi rispetto all’importo complessivo. Altre estensioni utili sono quelle relative alla responsabilità civile verso i prestatori d’opera e per la tutela verso le rivalse degli istituti di previdenza pubblici per gli infortuni dei dipendenti dell’edificio condominiale.