Il Consiglio Nazionale Forense, massima autorità dell’universo forense, ha proprio recentissimamente escluso (alla luce delle leggi sulla riforma della professione forense e di quella sulle professioni) tale ipotesi sancendo una assoluta incompatibilità. Non vi è dubbio che le polemiche saranno feroci.
Sino ad oggi è stato possibile e l’avvocato –amministratore, in assenza di un albo degli amministratori, rimaneva ottemperante del codice deontologico forense e alla potestà disciplinare del proprio ordine forense.
Ora non più e non è inverosimile attendersi una pronunciamento della Corte Costituzionale sul tema.